15 ottobre 2021
OGGETTO: INFORMATIVA “GREEN PASS” PER I LAVORATORI DI DITTE ESTERNE AFFIDATARIE DI APPALTI DA PARTE DELL'UNIONE.
A decorrere dal 15 ottobre 2021 e fino alla cessazione dello stato di emergenza (attualmente, 31 dicembre 2021), per accedere o permanere in un luogo di lavoro tutti i lavoratori sono tenuti a possedere ed esibire la Certificazione Verde COVID-19 (c.d. “green pass”) in corso di validità (art. 9-septies del DL n. 52/2021, introdotto dal DL n. 127/2021).
Si ricorda che la certificazione viene rilasciata a seguito di vaccinazione, guarigione dal Covid o test (antigenico rapido o molecolare) negativo.
La certificazione verde può essere prodotta in formato cartaceo o digitale e verrà controllata esclusivamente mediante lettura del QR Code apposto sulla stessa: il datore di lavoro non ha modalità alternative per il controllo.
Ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale, sulla base di idonea certificazione medica, si applicheranno le disposizioni emanate dal Ministero della salute (Circolari Ministero della salute 04 agosto 2021 e 25 settembre 2021 e s.m.i.).
La legge sanziona il datore di lavoro se non organizza e non effettua i controlli e non individua formalmente soggetti preposti agli stessi, e il lavoratore se non possiede ed esibisce, a richiesta, il green pass.
Ai fini dell’accesso presso i locali dell'Unione, le verifiche verranno effettuate secondo la procedura interna per l’organizzazione delle verifiche.
Si avvisa che, in caso di mancato possesso e/o presentazione di un green pass valido, il lavoratore della Vs azienda non potrà accedere ai locali dell'Unione: di conseguenza, non sarà possibile accettare la prestazione lavorativa e contrattuale offerta.
Pertanto, si invitano le S.S.L.L .a volersi assicurare che il lavoratore sia in possesso di “green pass” valido al momento dell’accesso in Unione.
A decorrere dal 15 ottobre 2021 e fino alla cessazione dello stato di emergenza (attualmente, 31 dicembre 2021), per accedere o permanere in un luogo di lavoro tutti i lavoratori sono tenuti a possedere ed esibire la Certificazione Verde COVID-19 (c.d. “green pass”) in corso di validità (art. 9-septies del DL n. 52/2021, introdotto dal DL n. 127/2021).
Si ricorda che la certificazione viene rilasciata a seguito di vaccinazione, guarigione dal Covid o test (antigenico rapido o molecolare) negativo.
La certificazione verde può essere prodotta in formato cartaceo o digitale e verrà controllata esclusivamente mediante lettura del QR Code apposto sulla stessa: il datore di lavoro non ha modalità alternative per il controllo.
Ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale, sulla base di idonea certificazione medica, si applicheranno le disposizioni emanate dal Ministero della salute (Circolari Ministero della salute 04 agosto 2021 e 25 settembre 2021 e s.m.i.).
La legge sanziona il datore di lavoro se non organizza e non effettua i controlli e non individua formalmente soggetti preposti agli stessi, e il lavoratore se non possiede ed esibisce, a richiesta, il green pass.
Ai fini dell’accesso presso i locali dell'Unione, le verifiche verranno effettuate secondo la procedura interna per l’organizzazione delle verifiche.
Si avvisa che, in caso di mancato possesso e/o presentazione di un green pass valido, il lavoratore della Vs azienda non potrà accedere ai locali dell'Unione: di conseguenza, non sarà possibile accettare la prestazione lavorativa e contrattuale offerta.
Pertanto, si invitano le S.S.L.L .a volersi assicurare che il lavoratore sia in possesso di “green pass” valido al momento dell’accesso in Unione.